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Gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare presso il proprio domicilio secondo il Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1.

A chi è rivolto

Possono esercitare il diritto voto al proprio domicilio gli elettori e le elettrici:

  • affetti da gravissime infermità
  • in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
  • impossibilitati ad allontanarsi dall’abitazione in cui dimorano.
Descrizione

Gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare presso il proprio domicilio secondo il Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1 in occasione:

  • delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale
  • delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore
  • delle elezioni del presidente della giunta e del consiglio regionale della regione in cui l'avente titolo al voto dimora.
Come fare

Per poter votare al proprio domicilio, è necessario presentare all'ufficio elettorale del Comune, nelle cui liste l'elettore risulta iscritto, una dichiarazione che attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.

Cosa serve

Documentazione da presentare al Comune unitamente alla tessera elettorale in originale

  • modulo;
  • copia della tessera elettorale;
  • copia di un valido documento d'identità;
  • documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ATS competente (per informazioni sul servizio scarica il prospetto ATS nella sezione Allegati).
Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

La dichiarazione deve essere presentata tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.

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27
Mag/24

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